Il ricorso all’anticipazione di tesoreria non può essere continuato

L’anticipazione di tesoreria rappresenta una forma straordinaria di finanziamento cui l’Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 222 TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000), per far fronte a momentanee esigenze di liquidità e non può divenire mezzo ordinario di gestione per il pagamento delle spese, testimonianza di una cronica sofferenza di liquidità: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 133/2021/PRSE, depositata lo scorso 5 novembre.

Come è noto, l’anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica mista nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188 del 2014, ha precisato che “se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l’anticipazione di cassa alla categoria dell’indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l’art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l’esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all’anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario»). Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l’enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell’anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l’altro, nell’art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»”.

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all’anticipazione di tesoreria sconfina in una forma anomala d’indebitamento, trasformando l’anticipazione in una forma di debito a medio termine, in difformità dall’art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all’utilizzo dell’indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Il continuo ricorso all’anticipazione di tesoreria potrebbe essere un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale della gestione di competenza tra entrate e spese e non solamente un disallineamento temporaneo tra incassi e pagamenti, espressione, anche, della difficoltà in cui si trova l’Ente nella riscossione delle proprie entrate, come infra rappresentato.

 

 

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