La conseguenza dell’omessa costituzione del FAL

L’omessa costituzione del fondo anticipazione liquidità (FAL) comporta un improprio ampliamento della capacità di spesa ed un’errata determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione, fino alla possibilità che emerga un disavanzo di amministrazione in caso di non adeguata capienza di quest’ultima quota: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 134/2021, depositata lo scorso 5 novembre.

In argomento, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG del 17 dicembre 2015, ha enunciato il seguente principio di diritto: “nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che l’anticipazione di liquidità, erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”.

Nel caso specifico, la Corte ha stigmatizzato il comportamento del Comune per non aver correttamente contabilizzato l’accantonamento del FAL in conformità al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie, con la richiamata deliberazione n. 33/SEZAUT/2015/QMIG, limitandosi a stanziare per ciascun esercizio la quota capitale e la quota interessi dei piani di ammortamento.

 

 

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