Trasmissione al MEF delle delibere tributi locali: le nuove specifiche tecniche operano dal 2022

Come è noto, sulla G.U. n. 195 dello scorso 16 agosto è stato pubblicato il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno, recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”. Le nuove specifiche sono state individuate per garantire una migliore fruibilità degli atti in discorso da parte dei contribuenti e degli intermediari – rendendo possibile, in particolare, il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti tributari – ed assicurare, al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici.

Sull’argomento è intervenuto di recente il MEF con la risoluzione n. 7/DF dello scorso 21 settembre, chiarendo che l’obbligo di utilizzare, ai fini dell’invio telematico al MEF delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, il formato elettronico individuato dal suddetto decreto “deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi”: tale soluzione, secondo gli esperti del Ministero, è giustificata in quanto “al momento dell’entrata in vigore del decreto l’attività di trasmissione degli atti relativi all’anno d’imposta 2021 era già ampiamente avviata”.

Nessun ulteriore onere grava, pertanto, in capo ai Comuni, alle Province e alle Città
metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l’anno 2021; né, del resto, per ragioni di uniformità, al rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico sono tenuti gli enti che devono ancora provvedere a tale adempimento.

Ricordiamo che l’invio delle degli atti in discorso deve avvenire, ai sensi dell’art. 13, comma
15, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente per via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, in esito alle modifiche del citato art. 13 del DL n. 201/2011 recate dall’art. 15-bis, comma 1, lett. b), del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, il che consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all’autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d’imposta.

Con riferimento, invece, ai tributi delle Province e delle Città metropolitane, la pubblicazione sul sito internet dipartimentale costituisce condizione di efficacia delle delibere in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (imposta RC auto), mentre svolge una finalità meramente informativa per i restanti prelievi.

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