Aumento indennità funzione del Sindaco piccoli enti: il Comune deve concorrere alla maggiore spesa

Nel determinare la misura dell’aumento dell’indennità di funzione del Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, l’ente deve prevedere anche una quota a carico del proprio bilancio, assicurando che tale quota abbia adeguata copertura e non alteri gli equilibri di bilancio: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Lombardia, nel parere n. 132/2021/PAR, depositato lo scorso 23 settembre, richiamando i propri precedenti pareri n. 67/2020 e n. 129/2020.

I giudici hanno ricordato che l’art.  57 quater, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede espressamente che il contributo statale è “a titolo di concorso”: conseguentemente, si aggiunge al contributo che l’ente locale deve autonomamente individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Ed infatti, come evidenziato dai medesimi giudici, “detta norma, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto” (sez. reg. Lombardia n. 67/2020/PAR).

La necessità che il Comune, dopo averne valutato la sostenibilità ed averne assicurato la copertura, contribuisca all’incremento in esame è stata confermata dalla successiva giurisprudenza di altre sezioni di controllo:

  • In altre parole, la Sezione, in accordo con gli indirizzi espressi, recentemente, in materia da altre pronunce conformi (v., Sez. Controllo Lombardia, deliberazione n. 129/2020), è dell’avviso che, pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appaia orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri” (sez. reg. Piemonte, delib. n. 12/2021);
  • la possibilità di incrementare l’indennità del sindaco “dovrà tenere conto anche del contributo statale che, essendo espressamente qualificato come “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni” (art. 57-quater, comma 2, d.l. n. 124 del 2019) implica, di per sé, una contribuzione anche a carico degli enti” (sez. reg. Liguria, delib. n. 53/2021/PAR).

In conclusione, pertanto, l’incremento dell’indennità, pur essendo rimesso all’autonomia dell’ente, deve essere fissato nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge e non può essere limitato al contributo statale senza alcun cofinanziamento da parte del Comune.

 

 

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