Il Vicesindaco può adottare un’ordinanza contingibile e urgente

Come è noto, l’art. 50 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riconosce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti; l’art. 53, comma 2, a sua volta, dispone che il Vicesindaco sostituisce il Sindaco “in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59”.

Intervenendo sulla corretta interpretazione di tale ultima disposizione, il TAR Liguria, sez. II, nella sent. 1° agosto 2021, n. 783, ha precisato che il Vicesindaco è destinato, in via generale, alla sostituzione del Sindaco nei compiti di quest’ultimo, compresa quindi l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti […] senza necessità di specifica motivazione in ordine alle ragioni dell’assenza o impedimento del Sindaco.

Pertanto, un’ordinanza contingibile e urgente può essere legittimamente adottata anche dal Vicesindaco, senza che sia necessario dar conto in motivazione dell’assenza o dell’impedimento del Sindaco.

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