L’ente è in equilibrio se ottiene un risultato di competenza dell’esercizio non negativo

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella delib. n. 274/2021/PRSE dello scorso 14 luglio, in merito alla verifica degli equilibri, l’art. 1, comma 821, della Legge n. 145 del 2018 prevede che “Gli enti … si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delib. n. 20/2019, hanno precisato che tale nuova disciplina “attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un “equilibrio finanziario complessivo di competenza” anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell’esercizio …”.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al citato Decreto Legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma; a ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali – risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3) – che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell’obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che “il primo (“risultato di competenza”) non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell’importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell’esercizio di riferimento (“equilibrio di bilancio”); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell’esercizio a quello dell’approvazione del rendiconto (“equilibrio complessivo”)”.

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l’equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L’equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

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