Dovuta l’IVA sulla docenza del libero professionista in un corso organizzato da un Ordine territoriale

Il libero professionista, titolare di partita IVA, che svolge l’attività formativa nell’ambito di corsi organizzati da Ordini territoriali, pone in essere una prestazione configurabile come reddito di lavoro autonomo rientrante nell’art. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, conseguentemente, sarà assoggettata ad IVA: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 457/2021, pubblicata lo scorso 7 luglio, evidenziando che in tal caso l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata (cfr., in tal senso, anche circolare n. 58/E del 18 giugno 2001).

Nel caso specifico, le attività formative svolte da singoli relatori erano operate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, tenuti a garantire, essendone responsabili, i contenuti delle attività formative stesse ed il riscontro dell’effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi.

Pertanto, il libero professionista emetterà fattura con aliquota ordinaria nei confronti dell’ente pubblico organizzatore e non potrà operare l’art. 10, comma 1, n. 20), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che dispone l’esenzione ai fini dell’IVA per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1».

 

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