Possibile la mancata stipula del contratto anche dopo l’aggiudicazione definitiva

La stazione appaltante, anche se sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, conserva pur sempre – addirittura, anche dopo il conseguimento dell’efficacia di quest’ultima – il potere di non procedere alla stipulazione del contratto, in ragione di valide e motivate ragioni di interesse pubblico: è quanto affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. II, nella sent. 9 giugno 2021, n. 982.

Trattasi della conferma di un orientamento consolidato (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 4027/2017; sez. V, sent. n. 289/2017 e sent. n. 3154/2016; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5537/2017 e TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 12400/2015), secondo cui la P.A. mantiene, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela sia il bando che le singole operazioni di gara, tenendo conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse, trovando l’autotutela fondamento negli stessi principi predicati dall’art. 97 della Costituzione, a cui deve sempre ispirarsi l’azione amministrativa, non ostando all’esercizio di un siffatto potere neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 769/2014 e sez. V, sent. n. 5681/2012).

L’enunciata potestà di autotutela consente, dunque, alla stazione appaltante di porre nel nulla l’intera procedura di gara qualora una siffatta scelta si renda necessaria o anche solo opportuna a salvaguardia del superiore interesse pubblico, a fronte del quale le aspettative del concorrente – ancorché già aggiudicatario e, quindi, titolare di una qualificata posizione – devono essere considerate recessive.

 

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