Irregolarità nella sigillatura: niente esclusione dalla gara se la busta è integra

La mancanza della controfirma sui lembi di chiusura della busta contenente i documenti di gara, richiesta dalla lex specialis, non comporta l’esclusione dalla gara se il plico è comunque integro e non presenta manomissioni: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. II, nella sent. 22 aprile 2021, n. 529.

Nel caso specifico era accaduto che il plico contenente tutte le buste con la documentazione e l’offerta era stato chiuso e regolarmente controfirmato sui lembi con l’esatta dicitura all’esterno secondo le indicazioni della lex specialis ed i plichi all’interno erano sigillati con nastro adesivo trasparente e con indicati i dati (nome, cognome e residenza) dell’offerente, e pertanto integri e univocamente riconducibili all’aggiudicatario: l’unica inosservanza riscontrabile sui plichi interni, comunque compilati di pugno sul lembo da parte dello stesso offerente, era la mancanza della controfirma sul lembo di chiusura.

Secondo i giudici, in tale situazione, non si può trascurare di valorizzare quella che è la ratio sottesa alle prescrizioni relative alla sigillatura dei plichi, ossia la necessità di garantire l’integrità, la segretezza, l’identità, la provenienza e l’immodificabilità della documentazione; nel caso specifico, la mancata controfirma sui lembi di chiusura di una delle buste interne al plico è inidonea a pregiudicare la correttezza della gara perché non risulta compromesso l’interesse tutelato dalle prescrizioni volte a garantire la paternità e la genuinità dell’offerta.

In tal senso, già in passato la giurisprudenza aveva affermato che “la violazione di determinate modalità di confezionamento, benché prescritte dalla lex specialis a pena di esclusione, non possono comportare l’automatica estromissione dalla gara della concorrente tutte le volte in cui non sia in concreto pregiudicata la segretezza e l’integrità dei plichi contenenti le offerte, finché ciò non si traduca in un effettivo vulnus alle esigenze sostanziali alla cui tutela tali incombenti sono preordinati, ma ad una mera violazione di carattere formale” (Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 7 dicembre 2018, n. 5938, che a sua volta si richiama a Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 21 gennaio 2013, n. 319; nello stesso senso, ex pluribus, cfr. anche TAR Liguria, sez. I, sent. 22 maggio 2020, n. 319; TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 7 ottobre 2019, n. 1269; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 dicembre 2010, n. 9320).

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