L’economo non può pagare il carburante per mezzi non riconducibili al Comune

È irregolare l’operato dell’economo che paga il carburante per mezzi privati non di proprietà del Comune né noleggiati dall’ente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, nella sent. n. 127/2021, depositata lo scorso 14 aprile.

Nel caso specifico, in particolare, i giudici hanno affermato che in tali casi non è giustificabile il comportamento dell’economo perché detti pagamenti non possono considerarsi riconducibili ad attività dell’ente locale; conseguentemente, detti pagamenti hanno rappresentato un ammanco per il Comune, con conseguente obbligo alla refusione in capo all’economo.

Ed infatti, quest’ultimo, in quanto agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico (cfr. art. 194 R.D. n. 827/1924), è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificare, sotto la sua personale responsabilità, l’ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari; in altri termini, il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate.

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