L’illegittimità di una delibera TARSU non si estende a quelle degli anni successivi

 

Se una delibera riguardante le tariffe TARSU viene annullata dal giudice amministrativo, non possono considerarsi illegittime le delibere degli anni successivi, nemmeno nel caso in cui il contenuto di queste ultime sia ripetitivo di quella precedentemente annullata: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. V civ., nella sent. 15 marzo 2021, n. 7188.

Secondo i giudici, infatti, ogni delibera in materia di TARSU ha una propria autonomia e quella precedente non rappresenta il presupposto per l’adozione di quella dell’anno successivo; quest’ultima può essere annullata solo all’esito di impugnativa e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale.

La delibera successiva, perciò, anche quando ripetitiva del contenuto di quella precedente annullata, costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento che esige che le tariffe TARSU vengano deliberate dal Comune di anno in anno.

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