Inammissibile l’ottemperanza se il Comune ha avviato la procedura di riequilibrio

Non è possibile esperire un’azione di ottemperanza nei confronti del Comune nel caso in cui sia stata avviata una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art 243 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto evidenziato dal TAR Puglia, Lecce, sez. III, nella sent. 6 aprile 2021, n.501.

Al riguardo, infatti, il comma 4 del citato art. 243 bis stabilisce che “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”.

La suddetta previsione normativa prende in considerazione l’ipotesi in cui nel corso di una procedura esecutiva giurisdizionale già pendente sopraggiunga la “deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”: solo una simile evenienza giustifica la messa in quiescenza, nelle forme della sospensione, del rapporto processuale.

Diversamente, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, è inammissibile, difettando in radice una condizione di proponibilità dell’azione, il giudizio di ottemperanza instaurato quando risulta già avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (così TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 11 marzo 2013, n.362); del resto, non avrebbe senso, sul piano logico prima che giuridico, consentire l’intrapresa di un giudizio esecutivo destinato ex lege a rimanere sospeso fino alla definizione della relativa procedura amministrativa di riequilibrio finanziario.

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