Censurabile l’operato del revisore che attesta la congruità di un fondo inesistente

Deve essere richiamato ad una maggiore attenzione e scrupolosità nella redazione degli atti di competenza, alla luce di quanto disposto dall’art. 240 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), l’organo di revisione che attesta la congruità di un fondo inesistente: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Abruzzo, nella recente delib. n. 42/2021/PRSE, depositata lo scorso 26 febbraio.

Nel caso specifico i giudici hanno verificato, dalla lettura dei dati contabili, l’assenza dell’accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco, nonostante, nella sezione del questionario riguardante la composizione del risultato di amministrazione, l’organo di revisione avesse dichiarato che tale fondo fosse stato congruamente costituito.

Ricordiamo che il principio contabile applicato (punto 5.2 lett. i9 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n, 118/2011) dispone che “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del …” Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.

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