Il controllo sullo stato di attuazione dei piani di riequilibrio secondo la Corte dei conti

Il controllo della Corte dei conti sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale interviene sia in fase di accesso, sia in fase di attuazione, sia in fase di scadenza del termine finale del piano stesso; detto controllo comporta, in tutte le ipotesi contemplate, un giudizio di accertamento sulla situazione contabile dell’ente e sulla congruità della procedura di salvaguardia intrapresa e, in caso di esito negativo (qualificato in termini di incongruità, grave e reiterato inadempimento, mancato raggiungimento dell’obiettivo finale nel tempo previsto), determina, sistematicamente, l’avvio della parallela procedura di dissesto guidato, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 149/2011.

L’approvazione del PRFP da parte del Comune determina specifici obblighi per l’ente che vi ha fatto ricorso, attraverso la previsione e la quantificazione di determinati obiettivi intermedi.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 36/2016/QMIG del 20 dicembre 2016, l’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario va individuato nell’attuazione di un graduale percorso di risanamento dell’ente, atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

Recentemente la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, con la delib. n. 19/2021/PRSP, depositata lo scorso 17 febbraio, ha ricordato che particolare attenzione deve essere rivolta, durante la fase attuativa del piano, alle eventuali fattispecie di concreto aggravamento del quadro complessivo della finanza dell’ente e che possano compromettere l’essenziale finalità di risanamento evidenziando un trend negativo difficilmente reversibile: è proprio al verificarsi di tale stato di aggravamento che il legislatore contempla, nel prevedere tra le ipotesi di fattispecie legali tipiche di dissesto definite dall’art. 243-quater, comma 7, del TUEL, il “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano”.

Secondo i giudici, l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente locale, ma deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto.

Il conseguimento degli obiettivi intermedi in termini di recupero del disavanzo non esonera, pertanto, la Corte da un esame sulla capacità dell’ente di aver conseguito risparmi strutturali che garantiscano in chiave prospettica il mantenimento del ritmo di rientro del disavanzo.

D’altra parte, il rispetto degli obiettivi parziali del piano non è necessariamente di per sé garanzia di recupero del disavanzo nel lungo periodo, potendo, in caso di gestione corrente deficitaria, accumularsi nuovo disavanzo per l’emergere di ulteriori fattori di criticità, pur in presenza di piena attuazione delle misure volte al recupero del disavanzo oggetto dell’originario piano di rientro nel piano.

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