Le peculiarità delle spese economali secondo la Corte dei conti

Le spese economali costituiscono una deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, nella sent. n. 66/2021, depositata lo scorso 15 febbraio.

Detta peculiare modalità di approvvigionamento e spesa, secondo pacifica giurisprudenza, rinviene fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all’ordinario procedimento di spesa potrebbe costituire un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell’azione amministrativa (ex pluribus, sez. giur. Veneto, sent. n. 134/2013).

Sul terreno contabile, mentre l’ordinario processo di spesa inizia con l’impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio-budget per gli enti con contabilità economica) che viene poi “ratificato” dal responsabile del servizio finanziario con l’imputazione a bilancio e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale (cfr. sez. Molise, sent. n. 31/2016 e sez. Piemonte sent. n. 45/2017)

Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale, discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell’economo fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon fine delle medesime.

Nell’occasione, i giudici calabresi hanno richiamato alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti con riferimento ai giudizi di conto resi da economi operanti presso PP.AA., di seguito sinteticamente riportati:

  • l’economo, in quanto agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico (cfr. art. 194 R.D. n. 827/1924), è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificare, sotto la sua personale responsabilità, l’ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari;
  • la gestione economale costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse;
  • in disparte ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate per l’ente, va affermata l’irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente;
  • il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate;
  • vi può essere responsabilità concorrente dell’economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel regolamento e del responsabile del servizio finanziario (ma a titolo di responsabilità amministrativa, ove azionata secondo legge) che non le abbia segnalate a seguito dell’esame in sede di rendicontazione e di parificazione;
  • il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa, neppure ricorrendo all’artificiosa parcellizzazione delle spese;
  • il fondo economale deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio dell’ente, quale espressione dell’indirizzo politico-amministrativo dell’ente.
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