Si paga l’imposta di registro sulla proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dal Decreto Rilancio

Come è noto, il c.d. Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), con l’art. 199, comma 3, lettera b), ha disposto che “la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36del codice della navigazione e dell’ articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi”.

La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID-19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali.

Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 569 del 9 dicembre 2020, evidenziando che, sotto il profilo fiscale, le concessioni demaniali marittime sono soggette ad obbligo di registrazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR) e dell’art. 5 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. L’imposta di registro si applica, quindi, in misura proporzionale con aliquota del 2% sull’ammontare del canone complessivamente pattuito per l’intera durata della concessione (cfr. art. 45 TUR e Ris. n.15/E del 05/02/1999).

In caso di proroga ex lege di tali concessioni, si può far riferimento all’art. 36, comma 3, del citato TUR, che disciplina i contratti con proroga tacita, prevedendo, in particolare: “Per i contratti con patto di proroga tacita l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo”.

Alla luce di tali disposizioni, si ritiene che la proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione, e l’obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo della concessione.

In particolare, l’articolo 19 del TUR prevede che il verificarsi di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, deve essere denunciato dalle parti nel termine di 20 giorni.

Pertanto, la differente durata della concessione, prorogata per effetto dell’art. 199, comma 3, lettera b), del DL n. 34/2020 dovrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga; a seguito ditale denuncia, l’Agenzia procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

 

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