Nuove modalità di riscossione dei tributi locali: i recenti chiarimenti del MEF (terza parte)

 

Proseguiamo nell’analisi della Circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, occupandoci delle incertezze collegate alla rendicontazione.

L’art. 1, comma 790, della Legge n 160/2019 prevede, tra l’altro, che “Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati”.

Secondo la circolare, il riferimento alla locuzione “Salva diversa previsione contrattuale” va collegato a quanto concordato fra l’ente locale e il soggetto affidatario, i quali possono liberamente decidere di pattuire termini e modalità differenti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti.

Vale comunque la pena di soffermarsi sull’espressa indicazione normativa “salvo diversa previsione contrattuale” che, a ben vedere, consente l’attuazione di una soluzione alternativa a quella delineata

dall’art. 1, comma 790, della legge n. 160 del 2019.

La soluzione alternativa potrebbe essere quella di seguito individuata, che risponde allo scopo di una più semplice gestione della fattispecie in esame per tutte le parti in causa e presenta le caratteristiche di un’agevole e immediata attuazione.

Ed invero, la proposta di seguito delineata si basa su una modalità di pagamento già ampiamente nota e comunemente diffusa e può trovare attuazione mediante l’introduzione di una sezione “Modalità di pagamento del servizio reso” nell’ambito del contratto di servizio tra Affidatario ed Ente.

Il modello di convenzione fra le parti potrebbe essere il seguente:

Premesso che:

  • l’art.1, comma 790, della legge n. 160 del 2019 attribuisce, tra l’altro, alle parti contraenti del presente contratto la facoltà, sulla base di un accordo, di derogare alla previsione normativa ivi contenuta e di seguito riportata: “Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario trasmette entro il giorno 10 del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati”,
  • è a beneficio di tutte le parti l’adozione di processi semplificati ed efficienti;
  • il settore bancario propone sistemi di pagamento elettronici e standardizzati adeguati allo scopo;

le Parti concordano nell’adozione della modalità di pagamento Sepa Direct Debit, basata su una pre-autorizzazione all’addebito rilasciata inizialmente dal debitore, suscettibile di eventuale opposizione al singolo addebito e revocabile in qualsiasi momento.

Al fine di consentire ciò, inizialmente ed una tantum:

  • l’Ente (debitore) si impegna ad autorizzare la propria banca tesoriera ad addebitare il conto di tesoreria ogni qualvolta giunga dalla banca del soggetto affidatario (creditore) un ordine di addebito della fattura emessa dall’affidatario medesimo relativamente al servizio oggetto del presente contratto;
  • l’Affidatario (creditore) si impegna a concordare con la propria banca l’utilizzo del servizio Sepa SDD relativamente al servizio oggetto del presente contratto;

Entro il giorno 10 di ogni mese (o bimestre, o trimestre) l’Affidatario trasmette all’Ente la rendicontazione delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente (o bimestre o trimestre) e affluite sui conti correnti dell’ente e la relativa fattura. In relazione a tale fattura:

l’Affidatario produce ed inoltra alla banca tesoriera dell’Ente, mediante la propria banca e tramite il canale Sepa SDD, un ordine di addebito indicando la data di addebito;

l’Affidatario indicherà, come data di addebito, una data non anteriore al trentesimo giorno calcolato

a partire dalla data di avvenuta trasmissione all’Ente della rendicontazione;

l’Affidatario si impegna a non produrre né ad inoltrare alla Banca tesoriera dell’ente alcun ordine di addebito in caso di respingimento della fattura da parte dell’ente;

l’Ente ha facoltà di opporsi all’addebito della singola fattura, dandone comunicazione alla banca tesoriera che non procederà all’addebito.

Qualsiasi contestazione relativa alla singola fattura verrà trattata tra l’Ente e l’Affidatario, rispettivamente debitore e creditore”.

Qualora l’Ente e l’Affidatario non concordino con la modalità sopra menzionata, l’Ente, l’Affidatario e la Banca tesoriera adotteranno la procedura dettagliata nell’art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019, attraverso la definizione delle modalità tecniche attuative tendenti principalmente a:

  1. concordare quale canale, certificabile, deve essere utilizzato per l’inoltro della fattura alla banca tesoriera;
  2. garantire che l’addebito dell’importo indicato in fattura – salvo opposizione nei termini previsti dalla norma – venga effettuato a valere sul conto di tesoreria utilizzando le somme prelevate dal conto corrente dedicato. Ciò per consentire la rendicontazione della banca nei confronti dell’Ente attraverso l’utilizzo delle procedure SIOPE+.
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