Whistleblowing: pubblicato il Regolamento ANAC – parte III

Proseguendo nella disamina della delibera ANAC del 1° luglio 2020, n. 690, pubblicata in G.U. del 18 agosto 2020, n. 205, esaminiamo l’ordine di priorità del trattamento delle comunicazioni e delle segnalazioni effettuate dal Responsabile dei procedimenti.

Secondo l’art. 6, il ruolo di Responsabile dei procedimenti è attribuito al dirigente il quale, una volta esaminate le comunicazioni e le segnalazioni, alle stesse attribuisce un ordine di priorità e può individuare uno o più funzionari ai quali affidare lo svolgimento dell’istruttoria.

In base all’art. 7, l’ordine di priorità del trattamento delle comunicazioni e delle segnalazioni è il seguente:

  1. i casi riguardanti l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, per i quali si ha riguardo alla gravità dei comportamenti ritorsivi e all’eventuale danno alla salute nonché alla reiterata adozione di comportamenti ritorsivi e alla adozione di più comportamenti ritorsivi oltrechè alla partecipazione di diversi soggetti all’adozione di comportamenti ritorsivi;
  2. i casi di assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle normativamente previste;
  3. i casi in cui venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, per i quali si ha riguardo alla gravità e al numero degli illeciti segnalati al RPCT, all’ampiezza dell’intervallo temporale della inerzia del RPCT e al suo comportamento complessivamente tenuto.

Secondo l’art. 8, comma 1, entro 180 giorni dall’acquisizione della segnalazione di illeciti, l’ufficio procede al suo esame al fine di valutarne l’archiviazione ovvero la trasmissione ad altro ufficio nonché ad autorità esterne.

Il comma 2 dispone che nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilità:

  1. a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l’Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni;
  2. b) i fatti oggetto di segnalazione e l’amministrazione in cui sono avvenuti;
  3. c) l’amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta;
  4. d) una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino le 15 pagine, deve essere riportato un indice ed una sintesi delle argomentazioni presentate.

Il comma 3 precisa che la segnalazione di illeciti è archiviata dal dirigente, dandone notizia al segnalante, per i seguenti motivi:

  1. a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
  2. b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;
  3. c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
  4. d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Autorità;
  5. e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  6. f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
  7. g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati al comma 2.

Se la segnalazione è ammissibile, l’ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti, allo scopo di procedere alla relativa istruttoria (comma 4), nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante; l’ufficio informa quest’ultimo dell’avvenuta trasmissione della segnalazione al competente ufficio dell’Autorità, indicando il nominativo del responsabile del procedimento, il riferimento del regolamento applicabile e ogni altro utile elemento.

Il comma 5 dispone che l’ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio dell’ANAC l’elenco delle segnalazioni di illeciti valutate inammissibili o improcedibili nonché l’elenco delle segnalazioni ammissibili.

La segnalazione potrebbe riguardare fatti rilevanti sotto il profilo penale o erariale: in tal caso, come previsto dal comma 6, l’ANAC provvede all’immediata trasmissione, con nota a firma del Presidente, alla competente autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblower per la quale si dovranno applicare le cautele previste a garanzia del segnalante; quest’ultimo deve essere consapevole di tale eventualità, con apposita informativa presente nella piattaforma informativa di segnalazione (ovvero, con apposito comunicato per gli enti che non adottano la piattaforma).

Il segnalante deve essere informato nei casi in cui la sua segnalazione viene trasmessa ad altro organo esterno: autorità giudiziaria o contabile, ispettorato per la funzione pubblica o organo di controllo dei magistrati.

 

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