Responsabilità per mancata riscossione canoni concessori: irrilevanti vetustà del sistema contabile e caos organizzativo

Il dirigente comunale che non opera diligentemente nella riscossione dei canoni concessori (nel caso specifico, relativi all’uso di aree dei mercati comunali) è passivo di responsabilità erariale per il danno causato all’Ente, a nulla rilevando la vetustà del sistema contabile e il caos organizzativo: è quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, nella sent. n 114/2020.

Secondo i giudici, il dirigente preposto, proprio in virtù del ruolo, deve porre in essere tutti gli adempienti necessari per la tracciabilità e l’effettiva riscossione dei canoni e per evitare che, con comportamento negligente ed omissivo, si determini un danno per l’Ente per le relative mancate riscossioni, causate dalla decadenza.

Come è noto, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., si ha condotta omissiva ogni qual volta non si sia impedito il realizzarsi di un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire; non si parla, quindi, di un rapporto eziologico materiale, bensì di un legame di volta in volta individuato tra la preventiva individuazione di una condotta doverosa da tenere in una determinata circostanza, rispetto alla quale il soggetto obbligato è venuto meno.  Per il dirigente deve ritenersi sussistente una condotta gravemente colposa (e, quindi, punibile) nel caso di assenza di una attività sistematicamente preordinata ad una sana gestione dell’ufficio a cui è preposto; nel caso specifico, mancava un elenco dei titolari delle concessioni e dei debitori per annualità e per mercato; non vi erano state contestazioni per mancati pagamenti precedenti; vi erano ritardi nella gestione dei solleciti (ad esempio, per alcune annualità non si era minimamente provveduto a inviare solleciti di pagamento e costituzione in mora, determinando la prescrizione del credito vantato dall’Ente); era assente una sistematica operatività degli uffici nell’attività di recupero; in sede di riscossione non vi era una imputazione sistematica fra il pagato ed il dovuto per singolo anno di riferimento.

Ulteriore elemento che connota come gravemente colposo il comportamento del dirigente può individuarsi nell’assenza di un tentativo di riordinare la contabilità delle concessioni o, quantomeno, di modificarne i sistemi di gestione, in modo tale da assicurare chiarezza su ciò che era dovuto, attraverso un elenco quantomeno dei titolari stabili delle aree per ciascun mercato, al fine di assicurare un sistema di agevole riscontro del riscosso e del riscuotibile: è obbligo dei vertici, infatti, organizzare in modo operativo la struttura di riferimento, non già attraverso un’attività meramente contemplativa dell’operato dei sottoposti, ma attraverso atti propositivi e di sollecito, impulso e/o intervento tali da assicurare la massima efficienza dei servizi resi.

 

 

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