La dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore è emendabile e ritrattabile anche in sede di contenzioso

 

 

La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore di fatto o di diritto commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede di contenzioso, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico: è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1862.

Ed infatti, secondo i giudici, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Del resto, una interpretazione giurisprudenziale che non consentisse la correzione della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comma 1, e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost, comma 1 (cfr. Cass., n. 2226/11).

Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l’unica possibile, non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella.

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