Approvate dall’ANAC e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida (non vincolanti) n. 15, recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».
Le linee guida sono applicabili ai funzionari pubblici che gestiscono le gare. Le stazioni appaltanti dovranno individuare i casi di rischio dal punto di vista della trasparenza nonché dell’operato degli uffici.
In particolare, si qualifica come situazione di conflitto di interesse quella in cui l’esistenza di un interesse personale di un soggetto interno alla stazione appaltante o che opera per suo conto, in qualsiasi modo, potrebbe influenzarne l’esito di una procedura in quanto, anche solo potenzialmente, capace di compromettere l’imparzialità e l’indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara: tali valutazioni, dunque, devono essere fatte a priori rispetto all’operato della stazione appaltante.
Ancora, precisa l’ANAC, deve trattarsi di situazioni in cui l’interesse personale dell’«agente» può essere di natura finanziaria, economica o derivante da legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Inoltre, detto interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all’astensione, tra cui il potenziale danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le linee guida sono suddivise in quattro parti:
- le definizioni e l’ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara;
- gli obblighi dichiarativi e di comunicazione;
- l’obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente;
- la prevenzione del rischio.