Tari: sempre dovuta se i locali sono potenzialmente utilizzabili

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 10156 dell’11 aprile 2019, ha affrontato la questione relativa all’obbligo di versamento della Tari da parte una struttura alberghiera durante il periodo di chiusura stagionale. A tal proposito, la Suprema Corte ha rilevato che, ai sensi della Legge n. 147/2013, la Tari è dovuta in ragione del fatto di occupare e/o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 641, della citata Legge, il presupposto della Tari sta nel “possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”. Sono, pertanto, tassabili tutti i locali, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all’uso anche se di fatto non utilizzati, permanendo la possibilità di usufruire del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani”.

Tuttavia, la Corte chiarisce che, nel caso di esercizi alberghieri provvisti di licenza annuale, poiché il presupposto del tributo è rappresentato dalla occupazione o dalla conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione non sarà sufficiente soltanto la dichiarazione di chiusura stagionale ma sarà necessario anche la concreta inutilizzabilità della struttura.

In sostanza, dunque, l’esenzione dal pagamento della tassa è riconosciuta soltanto in caso di oggettiva impossibilità di utilizzare i locali, non essendo rilevante la volontà del soggetto di non usufruire dell’immobile e degli spazi pertinenziali.

 

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