L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 6 del 1 aprile 2019, chiarisce il tema della definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal Dl n. 119/2018 (articoli 6 e 7).
La sanatoria delle liti fiscali prevede un ampio campo di applicazione, ricomprendendo i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati e, in generale, sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. Nella circolare l’Agenzia chiarisce quali sono le liti che possono essere considerate “pendenti” ai fini della definizione agevolata, come si determina il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.
Ricordiamo che la procedura è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati alla definizione agevolata devono trasmettere telematicamente la domanda e pagare l’intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro).