Fatture elettroniche, nessun obbligo quando uno dei soggetti non sia stabilito in Italia

L’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica è limitato alla sole operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, delle operazioni nelle quali una delle due controparti sia un soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato, fatta salva, per il soggetto cedente/prestatore stabilito, la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia su base facoltativa (cfr. circolare n. 13/E del 2 luglio 2018). Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 67 del 26 febbraio 2019.  “Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015”, aveva già chiarito l’agenzia delle Entrate. La comunicazione “alternativa” alla fattura elettronica alla quale si riferisce l’Agenzia delle Entrate è l’esterometro, che dovrà essere trasmesso a cadenza mensile e dovrà essere trasmesso esclusivamente dai contribuenti residenti o stabiliti in Italia.

Il soggetto non stabilito ma identificato ai fini IVA in Italia, dunque, non ha l’obbligo ma la facoltà di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture emesse, in quanto le nuove regole di fatturazione elettronica non sono applicabili nei rapporti tra un cedente/prestatore stabilito e un cessionario/committente non stabilito ma identificato (e viceversa ndr). Chiarisce ancora l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 67 del 26 febbraio 2019. “(..) si fa presente che un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato”, aveva già avuto modo di spiegare l’agenzia delle Entrate.

 

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