Esenzione IVA per i servizi di accoglienza migranti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.74/E del 27 settembre 2018, fornisce importanti chiarimenti, a seguito di interpello di cui all’art. 11, comma 1, lettera a) legge n.212/2000, circa i casi di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sui servizi di gestione dei centri migranti o richiedenti asilo politico.
L’amministrazione finanziaria, con riferimento ai servizi di cui sopra, specifica che, nell’ipotesi di un unico gestore (centri con capienza inferiore a 300 unità) di un servizio complesso, si ricade nell’ambito di applicazione delle disposizione di cui all’articolo 10, n. 21) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Maggiori informazioni saranno disponibili sulla nostra rubrica di aggiornamento normativo settimanale. Per ricevere maggiori informazioni o per iscriversi al servizio potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@cuzzola.it

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