Come è noto, in materia di approvazione del rendiconto, il regolamento di contabilità del Comune individua il termine, comunque non inferiore ai 20 giorni, entro cui mettere a disposizione dei consiglieri i documenti necessari, allo scopo di consentire loro una votazione informata e consapevole.
Secondo il TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 18 luglio 2018 n. 429, una violazione minima di tale termine (nel caso specifico, 18 giorni in luogo dei 20 previsti) non comporta necessariamente l’invalidità della delibera di approvazione del rendiconto se comunque i consiglieri hanno avuto un congruo termine per la conoscenza degli atti in questione e non hanno dimostrato, in concreto, l’effettiva insufficienza del suddetto lasso di tempo ai fini dell’esercizio del loro ruolo.