La circolare MEF n. 13 del 21 marzo 2018 sulle verifiche preliminari ai pagamenti da parte della P.A.

Nei giorni scorsi si è registrato un nuovo intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla materia, attuato con la circolare n. 13 del 21 marzo 2018, con cui sono state fornite ulteriori chiarimenti.
Tra le diverse indicazioni, ne citiamo alcune di particolare rilevanza, rinviando il lettore al testo integrale della circolare, liberamente consultabile sul sito del Ministero:
• il termine per la sospensione del pagamento del beneficiario, in caso di presenza di inadempienze, sale a sessanta giorni, in luogo del precedente termine di trenta giorni.
• anche in presenza di inadempienze, si dispone il pagamento per la somma eccedente l’ammontare del debito;
• anche gli enti pubblici economici e le gestioni commissariali sono tenuti ad applicare l’art. 48 bis citato e a procedere alle verifiche preliminari;
• restano escluse, invece, le fondazioni e le associazioni, benché fondate da soggetti pubblici;
• allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell’individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all’articolo 48-bis, non dovranno considerare l’IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell’importo al netto dell’IVA;
• la verifica deve essere effettuata anche in caso di pagamento scaturenti da un provvedimento di un commissario ad acta.

Maggiori informazioni saranno disponibili sulla nostra rubrica di aggiornamento settimanale. Per ricevere informazioni sull’iscrizione al servizio potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione@cuzzola.it

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