Il pignoramento dello stipendio: quando la prassi giurisprudenziale diventa modifica normativa
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I Decreti Legge n. 132/2014 e 83/2015 hanno introdotto importanti novità in materia di pignoramento di crediti del debitore, che risultino in possesso di terzi soggetti.

La legislazione prevede che l’atto sia notificato al terzo e al debitore, con l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento (art. 492 c.p.c.)

L’atto di pignoramento, inoltre, deve contenere l’indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione della PEC del creditore procedente.

L’atto deve contenere, altresì, la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente – indicando un’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento di cui all’articolo 501 c.p.c. – e l’invito al terzo a rendere al creditore procedente, entro il termine di dieci giorni, la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c.

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