In precedenza, erano esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, n. 20, tutte le prestazioni relative alla somministrazione del vitto direttamente rese da enti pubblici territoriali nei confronti di istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (risoluzione n. 31/1990).
Con l’entrata in vigore poi dell’’articolo 43 della legge n. 342 del 21/11/2000, in vigore dall’11 dicembre 2000, si sono invece rese imponibili con un’aliquota pari al 4% tutte le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine a grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido, in quanto rientranti tra le prestazioni di servizi di cui al n. 37 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72.