Il lavoratore autonomo fattura sempre i compensi

Se un soggetto iscritto ad un albo professionale svolge un’attività tipica della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo è obbligato ad aprire la partita Iva, non potendo percepire compensi per lavoro occasionale. Il chiarimento in merito alle prestazioni occasionali per iscritti agli albi arriva dal MEF, in risposta ad Inarcassa in riferimento alle nota sui lavori occasionali del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La risposta, naturalmente, è ossequiosa del cosiddetto principio di “assorbenza” in base al quale ogni professionista o lavoratore autonomo abituale, in possesso di partita iva, deve fatturare qualunque compenso ed a qualunque titolo (anche solo occasionale) lo riceva, principio di assorbenza che peraltro è strettamente correlato al principio di “inerenza”. In sostanza il professionista è tenuto a fatturare il compenso ricevuto solo se quest’ultimo è inerente l’attività dallo stesso abitualmente prestata e per la quale è in possesso di partita iva. Viceversa il compenso sarà trattato come continuativo ovvero occasionale al ricorrere delle relative condizioni.

Il Mef ha definitivamente chiarito l’argomento dichiarando: “Il documento redatto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri prende in considerazione la diversa ipotesi di un soggetto iscritto in un albo professionale, contestualmente titolare di un rapporto di lavoro dipendente, al quale si garantisce la possibilità di svolgere, senza obbligo di apertura di partita IVA, collaborazioni impropriamente definite come ‘occasionali’ atteso che per le medesime, dal punto di vista fiscale, non è richiesto né il rispetto del limite di durata massimo, pari a 30 giorni, né il limite dei compensi percepibili nell’anno solare, pari a 5mila euro.” Invece, sempre il Mef, fa presente che nel caso rappresentato, qualora l’attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo, i relativi compensi sarebbero considerati quali redditi da lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina.
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