ENTE PUBBLICO SOSTITUTO D’IMPOSTA

Gli enti locali, come del resto tutti gli altri enti pubblici, quando erogano redditi di lavoro ovvero di capitali, assumono la veste di sostituti di imposta, ai sensi degli articoli da 23 a 30 del dpr 600/73. Infatti dal disposto delle citate norme si deduce che: Gli enti e le società, le  società  e  associazioni  e  le  persone  fisiche  che esercitano imprese commerciali, le  persone  fisiche  che  esercitano  arti  e professioni, devono  operare  all’atto del pagamento di compensi per attività di lavoro dipendente, assimilato, ovvero autonomo, una ritenuta a titolo di  acconto  dell’imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di  rivalsa. Analoga ritenuta devono operare per la erogazione di redditi di capitale.

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