Legge stabilità: imu prima casa

MAGGIORI APPRONFONDIMENTI SUI NOSTRI BOLLETTINI SETTIMANALI

L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione  principale  e

delle pertinenze della stessa, ad eccezione  di  quelle  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. I comuni possono considerare  direttamente   adibita   ad   abitazione   principale   l’unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  a seguito di ricovero permanente, a  condizione  che  la  stessa  non  risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani  non  residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità  immobiliare  concessa  in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che  l’agevolazione

operi o limitatamente alla  quota  di  rendita  risultante  in  catasto  non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui  il  comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più  unità  immobiliari,  la  predetta  agevolazione  può  essere applicata ad una sola unità immobiliare.

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