IVA aumento della aliquota ordinaria niente sanzioni per le regolarizzazioni

Con la circolare 32/E, del 5 novembre, l’Agenzia detta indicazioni per  applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria, dopo l’aumento dal 21 al 22%, disposto dall’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n.  98,  a decorrere dal 1° ottobre 2013. Il documento di prassi rinvia ai chiarimenti già forniti nella circolare 45/E del 2011 e  li  integra  con alcune precisazioni che tengono conto delle modifiche normative  intervenute nel  frattempo. 

 
Qualora  nella  fase  di  prima applicazione ragioni di ordine  tecnico  impediscano  di  adeguare  in  modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli  operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente  emesse  e  i  corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La  regolarizzazione  non  comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata  all’aumento  dell’aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:
    - per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro  la  data di versamento dell’acconto IVA  (27  dicembre)  in  relazione  alle  fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro  la  data  di  liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
    - per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro  i  termini  di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.
 
Circ. n. 32/E del 5 novembre 2013Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa
 
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