Con la circolare 32/E, del 5 novembre, l’Agenzia detta indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria, dopo l’aumento dal 21 al 22%, disposto dall’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, a decorrere dal 1° ottobre 2013. Il documento di prassi rinvia ai chiarimenti già forniti nella circolare 45/E del 2011 e li integra con alcune precisazioni che tengono conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:
- per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.
Circ. n. 32/E del 5 novembre 2013Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa