Adeguamento fondo svalutazione crediti, meno oneroso

L’Art. 11-bis, del Dl 76/2013, al secondo comma, dispone che:

 

Al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello  in

cui e’ stata concessa l’anticipazione stessa, e’ pari  almeno  al  50 per cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relativo  ai  cinque esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e’  stata  concessa

l’anticipazione stessa, e comunque nelle more dell’entrata in  vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e’ pari  almeno al 30 per cento».  

 

Quindi, gli enti locali beneficiari dell’anticipazione, di cui al comma 13 dell’articolo 1 del dl 35/2013, dovranno adeguare il fondo di svalutazione crediti di cui dl  95/2012,  relativo ai 5 esercizi finanziari successivi  a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, non più, ad almeno  il  50 per cento, bensì al 30 per cento, dei residui attivi, di cui ai titoli primo e  terzo  dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

 

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