L’Art. 11-bis, del Dl 76/2013, al secondo comma, dispone che:
Al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in
cui e’ stata concessa l’anticipazione stessa, e’ pari almeno al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui e’ stata concessa
l’anticipazione stessa, e comunque nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e’ pari almeno al 30 per cento».
Quindi, gli enti locali beneficiari dell’anticipazione, di cui al comma 13 dell’articolo 1 del dl 35/2013, dovranno adeguare il fondo di svalutazione crediti di cui dl 95/2012, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, non più, ad almeno il 50 per cento, bensì al 30 per cento, dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.
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