Prestazioni occasionali gratuite esenti da ritenute i rimborsi spese

In  ipotesi  di attività occasionali di carattere sostanzialmente  gratuito,  in  quanto  il compenso è pari alle spese sostenute, l’Agenzia delle entrate  ritiene  possibile  non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25  del DPR n. 600 del  1973  i  rimborsi  spese  di  viaggio,  vitto,  e  alloggio, nell’ipotesi in cui le spese  stesse  siano  solamente  quelle  strettamente necessarie per lo svolgimento delle prestazioni, previa acquisizione  dei  titoli certificativi delle spese.

Detta soluzione, alle  medesime  condizioni,  trova  applicazione  anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente.

La suddetta semplificazione opera anche per il percipiente,  che  non  è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. Naturalmente, quanto precede vale anche nel  caso  in  cui  i percettori  siano soggetti fiscalmente  non  residenti  nel  territorio dello Stato.

Detta semplificazione, invece, non è  applicabile  quando  il  compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal  committente,  eccede le  spese  strettamente  necessarie   per   lo   svolgimento   dell’attività occasionale,  facendo  venir  meno  il  carattere  sostanzialmente  gratuito dell’attività stessa.

In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale  assoggettabile  a  ritenuta,  ai  sensi  del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973.

In ogni caso, rimane ferma la rilevanza dei costi  per  il  committente, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività  produttive  di  cui  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Ris. n. 49/E del 11 luglio 2013 Agenzia delle entrate

 

 

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