Il Durc per i professionisti
Premesso che il durc va richiesto nella ipotesi di contratti di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 4 e 6 del dpr 207/2010. Nella ipotesi di rapporti con professionisti, il documento di regolarità contributiva va richiesto solo se il rapporto  è qualificabile quale appalto di servizi (quali per esempio gli appalti a professionisti per attività di formazione, per il rilascio di pareri legali, per la tenuta di contabilità, ecc, configurabili appunto appalti di servizi ai sensi degli allegati A e B al codice dei contratti). Qualora invece il rapporto sia configurabile quale semplice prestazione di opera professionale ope legis (come negli incarichi di patrocinio legale) o per scelta dell’Ente (che li ha configurati come tali facendovi ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 165/01) la verifica della regolarità contributiva in capo al professionista non va effettuata (si vedano in tal senso e per le differenze le delibere 7/2009 di Corte conti Veneto e 29/2009 di Corte conti Basilicata).

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!