Recupero credito iva dichiarato ma non riportato nelle dichiarazioni successive
Ove il contribuente fruisca di un credito d’imposta per un determinato esercizio e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione, in quanto la decadenza da tale diritto è prevista solo qualora il credito non venga indicato nella prima dichiarazione utile, cioè in quella relativa all’anno in cui è stato esercitato (sent. n. 21202 del 19 giugno 2008 dep. il 6 agosto 2008 della Cor– te Cass., sez. tributaria).

I giudici rilevano inoltre che nel sistema dell’IVA, imposta caratterizzata dalla neutralità, la perdita del diritto al recupero del tributo da parte dell’operatore che lo ha pagato costituisce un’eccezione alla regola generale.

La CTR aveva osservato che, anche se il contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale per l’IVA relativamente al 1991, e non aveva provveduto alla detrazione o compensazione in quello successivo all’anno di competenza (1992), tuttavia aveva già acquisito il diritto al rimborso dell’eccedenza versata, dando per scontato tale elemento.

   Secondo la Suprema Corte l’assunto è esatto.

In tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all’anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dallo steso è comminata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 28, comma 4, soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, e che caratteristica dell’istituto della decadenza è la salvezza – una volta per tutte – del diritto a seguito del compimento nei termini dell’attività richiesta da parte dell’interessato.

Infatti in un sistema come quello dell’IVA, caratterizzato dalla neutralità dell’imposta, e cioè dall’obbligo di riversarla per l’operatore che l’incassa, e dalla possibilità di recuperarla per l’operatore che la paga, la perdita di quest’ultima facoltà costituisce un’eccezione alla regola generale. Pertanto, il mancato computo dell’imposta nelle dichiarazioni periodiche e nella dichiarazione annuale comporta la perdita del diritto alla detrazione, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 28 che prevede l’unica decadenza in tal senso –, ma non la perdita del diritto al rimborso, comunque dovuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo.

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