Non ammesso il rifiuto della fattura elettronica tra privati

A differenza di quanto accade nei rapporti con la P.A., nel caso di rapporti tra privati il cliente che riceve una fattura elettronica dal Sistema di Interscambio e, dunque, corretta dal punto di vista del Sistema, ma errata dal punto di vista del cliente per qualunque motivo, non può rifiutare la fattura pervenuta.

Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n° 89757/2018 con cui si afferma che per la P.A., in quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento di attuazione della fattura elettronica PA, “… per ogni fattura recapitata al soggetto ricevente il SdI permette, allo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente … di inviare una notifica di accettazione/rifiuto (notifica di esito committente) della fattura …”; nel caso dei privati, invece, nello stesso provvedimento si legge che “per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento introducono alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l’eliminazione delle cc.dd. “notifiche d’esito committente” (e cioè la notifica di rifiuto o di accettazione della fattura).

Ciò premesso, dunque, nel caso in cui venisse emessa una fattura formalmente corretta per il SDI ma, per qualunque motivo errata dal punto di vista del destinatario, l’unica opzione a disposizione di quest’ultimo per rimediare a detta fattura è che colui che ha emesso la fattura provveda all’emissione di una nota di credito oppure alla emissione di una nuova fattura.

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