Escluso l’accesso agli atti di gara per chi non ha partecipato alla procedura

Il TAR Liguria, sez. II, con la sent. 7 ottobre 2019, n. 755, ha ribadito che l’accesso agli atti di una procedura di appalto (nel caso specifico, all’offerta) è possibile solo per i soggetti che hanno partecipato alla procedura.

Come è noto, nel caso di gare pubbliche, informate al principio di protezione della riservatezza, l’accesso è consentito “al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto” (art. 53 comma 6 del Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. n. 50/2016). La speciale legittimazione a conoscere gli atti di pubbliche gare scaturisce, infatti, dal confronto concorrenziale con gli altri concorrenti.

I giudici hanno anche precisato che non è possibile l’accesso da parte di chi non ha partecipato alla gara neanche se tale accesso è finalizzato ad effettuare segnalazioni presso l’ANAC e/o altre autorità amministrative: tale facoltà di segnalazione, infatti, non è certo preclusa dalla mancata conoscenza dell’offerta del concorrente aggiudicatario.

 

 

 

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