Autocertificazione in luogo del Durc sempre valida per forniture e servizi fino a 20 mila euro
D5. Il DURC è autocertificabile? (articolo 44-bis del d.P.R. n. 445/2000, introdotto dall’articolo 15 comma 1, lettera d) della legge n. 183/2011; Circolare INPS n. 98/2012 e Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione pubblica n. 6/2012).
Il legislatore, considerando la peculiarità della disciplina relativa al DURC, ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. ad esempio l’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge n. 70/2011 relativo all’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 20.000 euro e circolare Ministero Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012, punto 7).

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