L’anticipazione di tesoreria è uno strumento eccezionale e temporaneo
L’anticipazione di tesoreria costituisce una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, utilizzabile esclusivamente per “superare una momentanea carenza di liquidità” (Corte Cost., sent. n. 4/2020), vale a dire per fronteggiare improrogabili e comunque transitorie esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico fisiologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni nell’ambito di una gestione finanziaria sostanzialmente equilibrata: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 133/2026/PRSE, depositata il 19 ottobre 2026.
La struttura normativa dello strumento postula, quindi, la sua applicazione in una dimensione di eccezionalità e temporaneità: l’anticipazione è concepita come rimedio contingente alla momentanea insufficienza di liquidità (Corte Cost., sent. n. 188/2014), non come strumento strutturale di finanziamento della spesa, sia essa corrente o in conto capitale.