Inventario non aggiornato: la situazione patrimoniale dell’ente non può considerarsi veritiera
Ai fini dell’elaborazione della situazione patrimoniale con modalità semplificate di cui all’art. 232, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), è necessario che l’inventario risulti aggiornato, poiché, in caso contrario, la “Situazione patrimoniale semplificata” non costituisce una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell’ente: è quanto è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 112/2026/PRSE, depositata il 12 ottobre 2026, stigmatizzando l’operato dell’ente che non aveva provveduto all’aggiornamento al 31/12/2024.
La giurisprudenza contabile ha osservato, altresì, che “Un passaggio essenziale per una migliore gestione del patrimonio è quello della ricognizione completa di tutti gli immobili di proprietà dell’ente, nella loro natura oggettiva, per le loro funzioni, per lo stato manutentivo, poiché da una visione complessiva si può partire con una programmazione per il migliore utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Evidentemente, quindi, le attività di inventario e di valutazione sono propedeutiche alle politiche di valorizzazione di tali beni patrimoniali, che l’ente deve attuare nel perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità” (cfr. sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 70/2020/PRSE; sez. reg. di contr. Sardegna, delib. n. 179/2024).
I giudici sardi hanno invitato, pertanto, l’ente a completare con sollecitudine l’aggiornamento dell’inventario, tanto più ove si consideri che esso rappresenta il fulcro della transizione alla contabilità Accrual (economico-patrimoniale) negli enti locali.