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Pagamenti della P.A.: la differenza fra ITP e TMR

L’ITP (indicatore di tempestività dei pagamenti, previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, da pubblicarsi sul sito web istituzionale dell’Ente), di norma pari a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fornisce il valore del tempo medio ponderato di ritardo, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento; esso, pertanto, si riferisce a tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il “Tempo Medio di Ritardo – TMR”, misura, invece, come precisato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato alla pagina dedicata agli indicatori dei tempi di pagamento (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/tempi_di_pagamento_e_debiti_commerciali_delle_pubbliche_amministrazioni/cosa_sapere/indicatori_dei_tempi_di_pagamento/?_selmenu=1_5.), il periodo temporale mediamente intercorrente fra la data di scadenza della fattura e la data del relativo pagamento, ponderato con l’importo della fattura, e rappresenta, insieme al Tempo Medio di Pagamento (TMP) ed alla Percentuale di Fatture pagate nei Termini (PFT), un indicatore per il monitoraggio dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 112/2026/PRSE, depositata il 12 ottobre 2026, “la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l’aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori” (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 37/2023/PRSE; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 204/2024/PRSE).