La doppia finalità dell’analisi dei residui in sede di riaccertamento ordinario
In sede di riaccertamento ordinario dei residui, l’analisi della gestione dei residui attivi e passivi è finalizzata non solo a valutare la permanente esigibilità delle posizioni di credito e di debito ma anche la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 110/2026/PRSE, depositata il 12 ottobre 2026.
Ed infatti, “Il legislatore, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell’ente, ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento. Considerata la finalità della norma, (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale” (cfr., da ultimo, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 99/2025/PRSE).
Risulta, pertanto, necessario che il Comune provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell’esigibilità dei crediti accertati, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. paragrafo 9.1 dell’Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).
I giudici lucani hanno ribadito che “sebbene il paragrafo 9.1 dell’Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso; tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un’evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP)”.