FCDE: rientrano i crediti verso società a partecipazione pubblica e residui IMU anni precedenti
I crediti verso società a partecipazione pubblica non possono essere assimilati ai crediti verso altre Pubbliche Amministrazioni e devono essere sottoposti ad una valutazione di recuperabilità, potendo le società pubbliche essere assoggettate a procedure di crisi di impresa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 126/2026/PRSE, depositata il 5 settembre 2026.
Conseguentemente, detti crediti non rientrano tra le entrate che possono essere escluse dal calcolo FCDE (crediti verso altre P.A., crediti assistiti da fideiussione, crediti accertati per cassa).
I giudici si sono soffermati anche sui residui IMU, ribadendo che, per tale voce contabile, l’esclusione dal calcolo del FCDE è legittima solo per la quota di competenza che è stata incassata dopo il 31.12 e fino alla data di approvazione del rendiconto, come consentito dai principi contabili (paragrafo 3.7.5, Allegato 4/2 D.lgs 118/2011, ai sensi del quale “le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”); le quote che si riferiscono agli anni precedenti, di incerta riscossione, devono essere assoggettate ad accantonamento e l’esclusione risulta legittima solo per quelle quote che sono state effettivamente incassate.