1

DFB derivante da sentenza impugnata in Cassazione: il riconoscimento resta dovuto

In presenza di una sentenza esecutiva, ancorchè impugnata in Cassazione, il riconoscimento previsto dall’art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) non richiede il passaggio in giudicato né costituisce una scelta discrezionale dell’Amministrazione, essendo volto a ricondurre all’interno della contabilità dell’Ente l’obbligazione accertata in sede giudiziale e a individuarne le relative fonti di copertura: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib. n. 68/2026/PRSP, depositata il 5 ottobre 2026.

I giudici contabili hanno ricordato che l’art. 373 c.p.c. espressamente dispone, nella prima parte del comma 1, che la proposizione del ricorso in Cassazione non sospende l’esecutività della sentenza impugnata; tale disposizione, comunque, prevede, nella seconda parte del medesimo comma, che “il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”).

La Corte ha anche precisato che, in sede di riconoscimento, deve essere verificato anche l’utilizzo della quota già accantonata al fondo contenzioso, evitando che la medesima passività continui a essere rappresentata contemporaneamente come debito riconosciuto e come rischio potenziale.