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Appalti: deve essere motivata la limitazione al numero di lotti per i quali è consentita la partecipazione

Non va motivata la scelta della suddivisione dell’appalto in lotti ma, al contrario, deve essere motivata la scelta della stazione appaltante di limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione o ancora il numero di lotti per i quali è possibile partecipare, fermo restando che la lex specialis deve recare l’indicazione della ragione specifica di tale limitazione e prevedere “il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite”: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. III, nella sent. 7 ottobre 2026, n. 1667.

I giudici hanno ricordato che l’art. 58 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023):

  • al comma 1 dispone la suddivisione degli appalti “in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”, al fine di “garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese”;
  • al comma 2 stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di motivare nel bando “la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese”;
  • al comma 4 prevede che “La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell’elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l’avviso di indizione della gara contengono l’indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite”.