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Spiegazioni insufficienti dinanzi ad un’offerta anomala: scatta l’esclusione dalla gara di appalto

Come è noto, l’art. 110, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) dispone che la stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti.

In un recente caso concreto, oggetto di valutazione da parte del TAR Veneto, sez. II, nella sent. 8 ottobre 2026, n. 1929, i giudici hanno ritenuto corretta la decisione di escludere il concorrente, sulla base della citata disposizione, dinanzi ad una giustificazione della riduzione del costo del personale che poggiava:

  • sulla mera probabilità di agevolazioni contributive collegate all’assunzione di personale femminile, con riferimento a figure ancora in corso di valutazione, senza elementi idonei a dimostrare la ricorrenza concreta dei relativi presupposti;
  • su una previsione ondivaga dell’IRAP, che prima era stato inserito quale costo, poi eliminato e poi reinserito con una diversa aliquota, senza un’adeguata spiegazione del trattamento tributario concretamente utilizzato:
  • su una significativa riduzione degli oneri di sostituzione non sostenuta da una quantificazione analitica: il richiamo all’esperienza in servizi analoghi, all’assenteismo storico e alla concentrazione delle ferie nei periodi di chiusura non chiariva l’entità dell’economia dichiarata.