Dipendenti pubblici tassazione fissa anche sugli arretrati
La risposta a interpello n. 186 del 16 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti. Per il 2026, il beneficio interessa un imponibile massimo di 800 euro annui e richiede un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50mila euro, verificato nello stesso anno, considerando anche pensioni e più rapporti lavorativi.
Il regime opera automaticamente, senza domanda del dipendente, salvo rinuncia scritta. Il chiarimento riguarda soprattutto i compensi accessori potenzialmente soggetti a tassazione separata: questa caratteristica non li esclude dall’imposta sostitutiva. In presenza dei requisiti, il sostituto applica il 15%; soltanto la rinuncia consente l’applicazione della tassazione separata, purché ricorrano le condizioni dell’articolo 17 del Tuir.
La rinuncia non costituisce quindi una libera scelta del regime fiscale. Per gli uffici stipendi diventano essenziali la verifica dei requisiti e un’informazione chiara ai lavoratori sugli effetti della rinuncia e sugli arretrati.