Incertezza sui lotti oggetto di partecipazione: scatta il soccorso istruttorio
L’art. 101, comma 1, lett. b, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36 del 2023) ammette la sanatoria di “ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Tale modus procedendi è perfettamente in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell’offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell’offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l’esatta interpretazione ed a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità (tra le tante, Consiglio di Stato Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 387)” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 novembre 2025, n. 8567; similmente, sez. VII, sent. 6 dicembre 2024, n. 9783).
Conseguentemente, il TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 6 ottobre 2026, n. 4460, ha ritenuto corretta l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante dinanzi ad un’incertezza sui lotti di gara oggetto di partecipazione; tale incertezza era stata generata dal fatto che la piattaforma telematica su cui era stata caricata l’offerta consentiva al concorrente la presentazione di una sola busta amministrativa e di una sola domanda di partecipazione per entrambi i lotti, mentre le offerte tecniche e quelle economiche erano state diverse e, quindi, autonome per ciascun lotto.